Sez. L - , Sentenza n. 15239 del 01/06/2021 (Rv. 661335 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio procedimenti disciplinari a composizione collegiale - Partecipazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012, ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, ha ritenuto correttamente costituito l'ufficio disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2016 num. 97 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)