Sez. L - , Sentenza n. 1753 del 24/01/2017 (Rv. 642784 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio per i procedimenti disciplinari a composizione collegiale - Partecipazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione - Legittimità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto. Ne consegue che qualora il suddetto ufficio abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno solo perché sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)