diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21933 del 30/07/2021 (Rv. 662086 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Costruzione eseguita su fondo altrui - Accessione - Sussistenza - Acquisto della proprietà per usucapione in favore del costruttore – Ammissibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2021-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662086-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE

Nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)