Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 18/08/1994 (Rv. 487742 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI | Beni acquisiti con il "prezzo" del trasferimento dei beni personali di cui all'art. 179 cod. civ. o con il loro scambio - Esclusione - Condizioni - Denaro acquisito direttamente da uno dei due coniugi a titolo gratuito - Equiparazione al "prezzo" - Necessità della dichiarazione prevista dall'art. 179 lett. f cod. civ. - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI
Con riguardo all'art. 179, lett. f, cod. civ. - in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il "prezzo" del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto - al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi, per analogia "iuris", ai sensi dell'art. 12, comma secondo, delle preleggi, ricorrendo identità di "ratio", il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art. 179, lett. b, cod. civ.) sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto dei beni. La dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lett. f, è necessaria, nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli "aliunde" (per es. frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179, Preleggi art. 12, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)