diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9355 del 23/09/1997 (Rv. 508173 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Beni acquistati con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi - Inclusione - Limiti - Acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni "personali" elencati nell'art. 179 cod civ., e previa dichiarazione prevista nello stesso articolo - Azioni di società - Inclusione - Acquisto delle azioni effettuato in virtù di un diritto di opzione - Rilievo ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508173-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

Nel regime di comunione legale fra i coniugi, i beni acquistati con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione mediante la dichiarazione prevista dall'art. 179, lett. f) cod. civ., applicabile soltanto all'acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni "personali", tassativamente elencati nel predetto art. 179. A tal riguardo, anche le azioni di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)