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Sez. 1, Sentenza n. 15 del 12/01/1982 Cc. (dep. 19/02/1982) Rv. 152363 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE - FATTISPECIE - ORDINANZA DIBATTIMENTALE DI RIGETTO - RIGETTO DELLA DEDOTTA NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - ABNORMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152363-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE - FATTISPECIE - ORDINANZA DIBATTIMENTALE DI RIGETTO - RIGETTO DELLA DEDOTTA NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - ABNORMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Deve ritenersi abnorme la pronuncia giurisdizionale anomala e cioè non inquadrabile nel potere di decisione dell'organo che l'ha emessa secondo l'ordinamento processuale penale, tanto da doversi considerare imprevista ed imprevedibile dal legislatore. (la Cassazione ha chiarito che non può essere considerata abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenendosi competente a giudicare, oltre che dei delitti di rapina e di furto anche di quello di associazione per delinquere, respinga l'eccezione di nullità del rinvio a giudizio nella parte relativa al rinvio in ordine al reato di associazione per delinquere dell'imputato, prosciolto da altri reati di Competenza della Corte di assise, avanzata dalla difesa dell'imputato e disponga l'ulteriore svolgimento del processo). (V. Mass. N. 141200 anno 1979; mass. N 123564 anno 1973; sul concetto di provvedimento abnorme e sulla sua impugnabilità per Cassazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)