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Sez. 3, Sentenza n. 570 del 17/02/1968 (Rv. 331687 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE OSTATIVA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE- CONTRARIETA ALLA BUONA FEDE - MOTIVI CHE ATTENGONO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331687-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE OSTATIVA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE- CONTRARIETA ALLA BUONA FEDE - MOTIVI CHE ATTENGONO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*

La contrarieta alla buona fede, come condizione ostativa all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 cod.civ., che attiene al momento esecutivo del rapporto, non puo consistere in un motivo che attiene al momento della conclusione del contratto o alle ragioni che hanno indotto le parti a stipularlo, perche la proposizione dell'eccezione di inadempimento presuppone l'esistenza di un contratto validamente ed efficacemente concluso. (V. 774-65, 3504-55, 2146-54, 2013-52, 2595-51, 2568-49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)