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Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 19/02/2009 (Rv. 607072 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO | Segnale di "stop" - Obbligo del conducente di arrestarsi anche quando la strada sia sgombra - Inosservanza - Conseguenze - Accertamento da parte del giudice di merito della esclusiva responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo inosservante del segnale di "stop" - Presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Superamento - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607072-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO

Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)