Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992 (Rv. 476824 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Natura dell'azione - Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Rilevanza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione - Definizione data all'opposizione del giudice adito - Decisività.
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere
La natura dell'azione proposta (opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione), la quale rileva ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione (rispettivamente, appello o ricorso per cassazione) esperibile contro le sentenze emesse nei giudizi di opposizione, deve essere determinata tenendo conto della definizione data alla opposizione dal giudice adito, anziché della qualificazione offertane dalla parte. (Nella specie, concernente l'esecuzione per credito contro il "de cuius", l'impugnata sentenza - avverso la quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione - aveva dichiarato la nullità del pignoramento dei beni mobili esistenti presso l'abitazione dell'erede che aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario, osservando che in giudizio era in contestazione non la qualità di erede con beneficio dell'opponente, e quindi il diritto dell'opposto a procedere all'esecuzione, bensì la sola appartenenza dei beni pignorati al compendio ereditario).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)