Sez. 3, Sentenza n. 9816 del 09/10/1997 (Rv. 508678 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia (principio cosiddetto dell'apparenza) - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizioni nell'ambito del processo esecutivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
La corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta in base al principio cd. "dell'apparenza", con riferimento, cioè, alla qualificazione dell'azione operata dal giudice adito, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione (sindacabile soltanto da parte del giudice cui spetti la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) ed indipendentemente, ancora, dal "nomen iuris" attribuito all'azione "de qua" dalla parte che propone il gravame, con la conseguenza che una sentenza emessa nel corso di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile, rispettivamente, con l'appello, se l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, ovvero con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione stessa sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)