Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/05/1971 (Rv. 351490 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI DEBITO - A SODDISFAZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE NATURALE - IRRIPETIBILITA - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI DEBITO - A SODDISFAZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE NATURALE - IRRIPETIBILITA - ESCLUSIONE.*
Non e ipotizzabile un'applicazione analogica dell'art 2034 cod civ, che nega la ripetibilita di quanto sia stato gia prestato in esecuzione di obbligazioni naturali, qualora il testatore, dichiarandolo espressamente, ai sensi dell'art 659 cod civ, abbia inteso soddisfare un'obbligazione naturale disponendo un legato in favore del creditore, non solo per il carattere eccezionale e limitato della norma, ma anche per la non somiglianza dei casi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 659, Cod. Civ. art. 2034
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)