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Sez. 2, Sentenza n. 1590 del 10/03/1980 (Rv. 405165 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI SPECIE - IN GENERE - LEGATO DI DEBITO - EFFETTO ESTINTIVO DEL DEBITO DEL TESTATORE - CONDIZIONI - ATTRIBUZIONE DELL'EFFICACIA ESTINTIVA IN BASE ALLA SOLA MENZIONE DEL DEBITO DEL TESTATORE NEL TESTAMENTO - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405165-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI SPECIE - IN GENERE - LEGATO DI DEBITO - EFFETTO ESTINTIVO DEL DEBITO DEL TESTATORE - CONDIZIONI - ATTRIBUZIONE DELL'EFFICACIA ESTINTIVA IN BASE ALLA SOLA MENZIONE DEL DEBITO DEL TESTATORE NEL TESTAMENTO - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*

Dall'art 659 cod civ si desume indirettamente che il legato di debito puo valere ad estinguere il debito del testatore nei confronti del legatario, ove nel testamento sia fatta menzione del debito, a condizione che il legato abbia lo stesso importo e valore del debito che con esso il testatore intende estinguere. Incorre, pertanto, nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo la sentenza del giudice del merito che attribuisca al legato efficacia estintiva del credito del legatario, in base alla sola circostanza della menzione (esplicita o implicita) del debito stesso nel testamento, senza avere preventivamente accertato se l'importo del legato corrispondesse o meno esattamente alla prestazione che era dovuta al legatario dal de cuius. (V 1297/71, mass n 351490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 659, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)