diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5706 del 13/05/1992 (Rv. 477206 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Facoltà di cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altri pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Limitazione ai crediti riferibili a titolo originario al datore di lavoro ex legge n. 48 del 1988 - Disciplina previgente - Portata.
Stato
decisa il 1992-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477206-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La facoltà dei datori di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed accessori mediante cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, è stata limitata ai crediti riferibili a titolo originario al datore di lavoro cedente soltanto per effetto dell'art. 1, ventiseiesimo comma della legge 29 gennaio 1988 n. 48, mentre nel regime del previgente d.l. 2 dicembre 1985 n. 688 doveva ritenersi estesa anche ai crediti provenienti da terzi al datore di lavoro, come implicitamente confermato dalla norma più recente, la quale, introducendo la suddetta limitazione, l'ha fatta precedere da espressa previsione di conservazione della validità delle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione modificatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)