Sez. L, Ordinanza n. 640 del 11/07/1998 (Rv. 517119 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Cessazione dell'erogazione al compimento dell'età pensionabile - Lavoratrice donna - Compimento dell'età pensionabile al cinquantacinquesimo anno di età - Trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto all'uomo per il compimento dell'età pensionabile al sessantesimo anno - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, legge 23 luglio 1991 n.223, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui, disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile, prevede l'anticipato allontanamento dal mondo del lavoro della donna che - al compimento del cinquantacinquesimo anno di età - abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, precludendole così anche la possibilità di incrementare l'anzianità contributiva tra il cinquantacinquesimo ed il sessantesimo anno di età (in ragione della contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento dell'indennità di mobilità) e, quindi, incidendo negativamente sulla misura della pensione con un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto all'uomo che invece compie l'età pensionabile al sessantesimo anno e che quindi continua a godere dell'indennità di mobilità (e della correlata contribuzione figurativa) anche dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno fino al sessantesimo anno.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)