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Sez. L, Sentenza n. 15984 del 20/12/2000 (Rv. 542795 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223 del 1991 - Finalità - Spettanza alle lavoratrici ultracinquantacinquenni in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza in relazione al diverso trattamento riservato ai lavoratori - Esclusione - Sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2000 dichiarativa della non fondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542795-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 legge n. 223 del 1991 è finalizzata ad assicurare per qualche tempo una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto, non possono fare ricorso a forme alternative di reddito per assicurare la soddisfazione di esigenze primarie. Risponde pertanto alla stessa "ratio" di tale indennità l'incompatibilità, prevista dal terzo comma del citato art. 7, tra essa e la pensione di vecchiaia o la maturazione del relativo diritto, con la conseguenza che la suddetta indennità non spetta alle lavoratrici ultracinquantenni che abbiano già maturato tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, atteso che l'età pensionabile per le donne resta ferma al compimento dei cinquantacinque anni pure dopo l'intervenuta parificazione dell'età lavorativa a quella degli uomini per effetto della sentenza costituzionale n. 488 del 1988 e che, pertanto, tale età rappresenta per le donne legittimo punto di riferimento, anche in difformità dalla diversa condizione dell'uomo, per il riconoscimento o disconoscimento di provvidenze estranee alla semplice protrazione del rapporto di lavoro, senza che, peraltro, possa configurarsi una lesione del principio di uguaglianza, posto che la disparità di trattamento tra uomini e donne è una conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia, come risulta confermato anche dalla recente sentenza costituzionale n. 335 del 2000, dichiarativa dell'infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)