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Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 05/02/2008 (Rv. 601718 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Mandato conferito all'impresa capogruppo in base all'art. 22 della legge n. 584 del 1977 - Contenuto - Facoltà di stipulare garanzie fideiussorie - Ammissibilità e limiti - Conseguenze - Responsabilità solidale delle imprese mandanti nei confronti del fideiussore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601718-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In forza dell'art. 22 della legge n. 584 del 1977, in materia di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della Comunità europea, nel mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, il quale attribuisce alla società mandante la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, è incluso il potere di stipulare polizze fideiussorie per l'importo richiesto dal committente o, in ogni caso, di concedere garanzie, salvo che le imprese mandanti non dispongano diversamente con la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato stesso, ai sensi del primo comma del citato art. 22, circoscrivendo così i poteri dell'impresa mandataria. Pertanto, ove non sussista una siffatta espressa limitazione, nel caso di inadempimento degli obblighi nei confronti del committente, garantiti da impegni fideiussori, le imprese mandanti rispondono solidalmente anche nei confronti del fideiussore e ciò in base alle norme generali in tema di mandato e di responsabilità contrattuale e non per effetto della (non consentita) estensione a quest'ultimo soggetto privato della tutela che l'art. 21, comma terzo, della legge n. 584 del 1977 riserva al committente pubblico, giacché la medesima legge n. 584 offre soltanto i criteri di interpretazione del contenuto del mandato, quanto alla natura degli obblighi assunti dalle imprese riunite verso il committente, ai quali obblighi deve essere riferita la garanzia fideiussoria.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 22, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1951

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)