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Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 18/04/2001 (Rv. 545995 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Singole imprese - Solidarietà - Fideiussione per tutti i debitori solidali - Fideiussore - Regresso nei confronti di ciascun debitore - Sussistenza - Responsabilità limitata - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545995-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali - ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'art. 13, comma secondo della legge n. 109 del 1994) - sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 cod. civ., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, scorporabili, indicate nel bando o nell'avviso di gara ovvero, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 21, comma secondo e terzo legge cit..

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 20, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Cod. Civ. art. 1951, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)