Sez. 1, Sentenza n. 13917 del 14/06/2007 (Rv. 598061 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree destinate a utilizzo pubblicistico - Valutazione - Assimilabilità alle aree limitrofe edificabili - Condizioni - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La regola per cui all'interno di zone omogenee classificate come edificabili dallo strumento urbanistico la determinazione dell'indennità di espropriazione non deve tener conto del vincolo preordinato ad esproprio apposto sulle singole aree destinate a servizi pubblici, sicché esse vengono indennizzate secondo la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, espressa dall'indice territoriale (che scomputa sull'intera zona le superfici destinate a servizi), non è applicabile alle zone integralmente vincolate a utilizzi meramente pubblicistici (verde pubblico, attrezzature pubbliche, ecc.), siccome interessate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati ogni tipo di trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, conseguendone che le aree in esse comprese vanno considerate inedificabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)