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Sez. 1, Sentenza n. 31 del 08/01/1969 (Rv. 337835 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - FUNZIONE - DECLARATORIA IN VIA PRELIMINARE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E RIGETTO DELLA DOMANDA - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337835-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - FUNZIONE - DECLARATORIA IN VIA PRELIMINARE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E RIGETTO DELLA DOMANDA - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

L'istanza di regolamento di Competenza e prevista come mezzo di impugnazione della sentenza che abbia provveduto sulla Competenza (regolamento necessario) o che abbia pronunciato sulla Competenza assieme con il merito (regolamento facoltativo). Pertanto, qualora il giudice dichiari che tra le questioni prospettate sussiste un certo ordine di trattazione e ritenga di dichiarare, come preliminare di fronte all'eccezione di incompetenza, il difetto di legittimazione attiva e di rigettare la domanda, tale pronuncia non risolve implicitamente questioni di Competenza e non e, quindi, ammissibile l'istanza di regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)