Sez. L, Ordinanza n. 308 del 04/05/1990 (Rv. 466986 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER PRECLUSIONE DERIVANTE DA GIUDICATO ESTERNO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER PRECLUSIONE DERIVANTE DA GIUDICATO ESTERNO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'istanza di regolamento di Competenza, essendo prevista come mezzo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato solo sulla Competenza (regolamento necessario) o sulla Competenza assieme al merito (regolamento facoltativo), non è ammissibile con riguardo a sentenza con la quale il giudice si sia limitato a dichiarare la "inammissibilità" della domanda per la preclusione derivante, in applicazione del principio ne bis in idem, da un precedente giudicato esterno intervenuto fra le medesime parti. (V 279/85, mass n 438503; (V 31/69, mass n 337835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)