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Sez. 1, Sentenza n. 723 del 16/02/1978 (Rv. 390065 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390065-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche il curatore del fallimento non ha da solo il potere di disporre con confessione dei diritti della massa dedotti in giudizio (art 35 del RD 16 marzo 1942 n 267), deve negarsi l'ammissibilita dell'interrogatorio formale che sia diretto a provocare quella confessione (art 2731 cod civ). (V 1314/75, mass n 373833; (V 1916/72, mass n 358994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)