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Sez. 1, Sentenza n. 1916 del 19/06/1972 (Rv. 358994 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - INCAPACITA - INEFFICACIA DELLA CONFESSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358994-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - INCAPACITA - INEFFICACIA DELLA CONFESSIONE.*

L'art 2731 cod civ nega efficacia alla confessione che provenga da persona incapace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Tale e il curatore del fallimento che non puo disporre da solo di un diritto della massa, dedotto in giudizio, come si evince dall'art 35 della legge fallimentare, che richiede, per le transazioni e le rinunzie alle liti, un decreto motivato del giudice delegato, previa audizione del comitato dei creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)