Sez. 1 - , Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021 (Rv. 662480 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Violazione dei diritti essenziali di difesa - Accertamento - Provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera è escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle armi" costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente esistente per il fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si ritengano contrari al diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che l'adozione di tali provvedimenti abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico processuale della sentenza successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento solo perché, nel corso del processo, il giudice inglese aveva adottato la "freezing injunction", seguita dal "disclosure order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, non contrari all'ordine pubblico processuale).
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B) CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)