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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1239 del 18/01/2017 (Rv. 642731 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Sentenza di Stato membro dell'UE – Mancanza di espressa motivazione sul rigetto di istanza istruttoria – Contrarietà all’ordine pubblico processuale – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642731-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di delibazione di sentenze straniere rese da autorità giudiziarie di Stati membri dell'Unione europea, la mancanza di un'espressa motivazione sul rigetto di un'istanza istruttoria non integra una ipotesi di violazione dell’ordine pubblico cd. processuale, il quale è ravvisabile solo in casi eccezionali, di violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto, da escludersi nel caso di specie, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto può desumersi dalla stessa “ratio decidendi” che ha risolto il merito della lite.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 43, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 45, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)