Sez. 1, Sentenza n. 17810 del 04/12/1989 Ud. (dep. 28/12/1989) Rv. 182930 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - CONCORSO MORALE - RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO CRIMINOSO DEI CORREI - SUFFICIENZA - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INSOSTITUIBILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - NON NECESSITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - CONCORSO MORALE - RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO CRIMINOSO DEI CORREI - SUFFICIENZA - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INSOSTITUIBILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - NON NECESSITÀ.*
Ai fini della configurabilità del concorso morale di persone nel reato, non è necessaria l'esplicazione di un'attività insostituibile ai fini della verificazione dell'evento, ben potendo - i diversi apporti eziologici - atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale dell'Azione. Va ritenuto, pertanto, il concorso morale predetto anche tutte le volte in cui un soggetto, diverso dall'esecutore materiale del reato, abbia in qualche modo rafforzato il proposito criminoso di quest'ultimo mediante parole, atteggiamenti o comportamenti suscettibili di essere considerati e valutati come contributo causale alla realizzazione dell'evento. (V mass n 177327; (Conf mass n 177662; (Conf mass n 179311; (Conf mass n 180923; (Conf mass n 181050).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)