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Sez. 1, Sentenza n. 4777 del 07/09/1984 (Rv. 436681 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE CON RIGUARDO AD ATTO DI TRASFERIMENTO DI FONDO RUSTICO - PRESENTAZIONE NEL TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI EX LEGGE N. 604 DEL 1954 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436681-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE CON RIGUARDO AD ATTO DI TRASFERIMENTO DI FONDO RUSTICO - PRESENTAZIONE NEL TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI EX LEGGE N. 604 DEL 1954 - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 35 della legge 26 maggio 1965 n. 590, recante Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, la presentazione, nel termine di prescrizione triennale, della domanda corredata della documentazione richiesta, diretta ad ottenere il rimborso delle normali imposte di registro ed ipotecarie corrisposte, con riguardo ad atto di trasferimento di fondo rustico, non è sufficiente per la concessione dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954 n. 604, qualora in detto atto l'acquirente non abbia esplicitamente dichiarato di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge da ultimo richiamata.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)