Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 17/03/1994 (Rv. 485780 - 01)
Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie | Applicazione - Condizioni - Requisiti per usufruire delle agevolazioni - Esistenza - Prova - Mezzi.
Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie
In tema di benefici fiscali, l'applicazione delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604 richiede, ai sensi dell'art. 35 della legge 26 maggio 1965 n. 590, la domanda esplicita degli interessati e l'esistenza dei requisiti (qualifica di coltivatore diretto e destinazione del fondo alla formazione della piccola proprietà contadina) per usufruire dei predetti benefici, che deve risultare, a pena di decadenza, - anche ai sensi della legge 10 agosto 1988 n. 349, con la quale è stata concessa proroga del termine per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina - dal certificato definitivo dell'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, non potendo la stessa formare oggetto di accertamento giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 35, Legge 10/08/1988 num. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)