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Sez. L, Sentenza n. 6817 del 05/05/2003 (Rv. 562651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Maggiorazioni previste dal cosiddetto " contratto leader" sul compenso orario per lavoro straordinario - Ricomprensione nel minimale contributivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore quello che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, il cosiddetto "minimale contributivo", secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), minimale del quale non entrano a far parte le maggiorazioni previste sul compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario previste dal cosiddetto "contratto leader", e cioè dal contratto collettivo, tra quelli intervenuti per la medesima categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative di quella categoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)