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Sez. 3, Sentenza n. 2950 del 18/10/1971 (Rv. 354204 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - DOMANDA DI CONDANNA DELL'ALTRO CONTRAENTE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA RICEVUTA ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA IMPLICITA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354204-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - DOMANDA DI CONDANNA DELL'ALTRO CONTRAENTE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA RICEVUTA ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA IMPLICITA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA.*

Per ritenere proposta in giudizio una domanda non e necessario che vi sia una istanza formale od una espressa manifestazione di volonta specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo una qualsiasi domanda risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni e richieste, dal cui contenuto puo essere legittimamente desunta. La domanda di risoluzione di un contratto puo ritenersi implicita in quella con la quale uno dei contraenti chieda la condanna dell'altro alla restituzione della somma allo stesso versata all'atto della stipulazione del contratto (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita di cosa altrui con versamento all'atto della stipulazione di un acconto sul prezzo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)