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Sez. 2, Sentenza n. 12323 del 07/05/2024 (Rv. 671491-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 145 d.
Stato
decisa il 2024-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671491-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità ai fini della decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio - Esclusione - Art. 14 l. 689 del 1981 - Applicabilità - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative previste con riguardo all'attività di intermediazione finanziaria, il termine ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile ratione temporis) non ha natura perentoria e, pertanto, non può comportare alcuna decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio, attesa l'inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che resta regolato esclusivamente dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, ove si prevede un termine perentorio soltanto per la contestazione differita.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)