Sez. 2 - , Sentenza n. 9517 del 18/04/2018 (Rv. 648151 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Termine del procedimento - Irrilevanza ai fini della decadenza - Applicabilità solo dell’art. 14 l. 689 del 1981 per la contestazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 non ha natura perentoria e pertanto non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art.14 della citata legge n. 689 del 1981 che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)