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Sez. 2, Sentenza n. 2121 del 17/10/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132336 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO - ASSEGNO POSDATATO - CONFIGURABILITA DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132336-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO - ASSEGNO POSDATATO - CONFIGURABILITA DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI.*

La semplice emissione e consegna, in pagamento di merci, di un assegno di conto corrente bancario privo di copertura non puo costituire da sola idoneo raggiro ai fini del delitto di truffa, specialmente quando il titolo di credito sia posdatato, poiche il fatto stesso della postdatazione rivela la Mancanza di provvista in banca e correlativamente il venditore e consapevole ed accetta, secondo un rischio calcolato, l'evidente dose di alea insita nell'operazione. Detta emissione, pero, puo concorrere ad integrare la materialita del delitto di truffa, qualora l'agente aggiunga un ulteriore comportamento penalmente rilevante(anche con semplici assicurazioni), mediante il quale induca il soggetto passivo in errore sulla sua intenzione di pagare e sulla esistenza, immediatamente prossima, di fondi in banca, che valga a vincere la resistenza del venditore ed a convincerlo ad accettare il titolo di credito in luogo del danaro contante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)