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Sez. 6, Sentenza n. 7317 del 28/04/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209738 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Presentata alla polizia giudiziaria da persona resasi poi irreperibile - Possibilità di disporre la lettura a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209738-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

Legittimamente il giudice del dibattimento fonda il suo convincimento sulle dichiarazioni contenute in una querela presentata alla polizia giudiziaria da una persona (nella specie, un cittadino straniero) poi divenuta irreperibile, in quanto l'art. 512 cod. proc. pen. prevede che il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. (Conforme, Cass., sez. VI, sent. n. 1398, u.p. 28 ottobre 1997, P.M. in proc. Caracciolo, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)