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Sez. 4, Sentenza n. 6106 del 28/01/1997 Ud. (dep. 25/06/1997) Rv. 208702 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Presentata da persona poi deceduta - Lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - Utilizzazione ai fini della prova - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208702-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

Quando per circostanze o fatti imprevedibili, come il decesso, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, trova applicazione l'articolo 512 cod. proc. pen., che consente la lettura a richiesta di parte degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, poiché per "assunti" devono intendersi anche gli atti semplicemente ricevuti da queste autorità: lettura consentita non solo per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzare il contenuto della denuncia/querela ai fini della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)