Sez. 1, Sentenza n. 758 del 06/03/1976 (Rv. 379414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - NATURA - CONTRATTO TRA SOLVENS E CREDITORE - INDEBITO SOGGETTIVO - DIFFERENZE - ADEMPIMENTO DI OBBLIGO ALTRUI RISULTATO INESISTENTE - DIRITTO DI RIPETIZIONE DEL SOLVENS - TITOLO - DIFETTO DI CAUSA DEL CONTRATTO DI ADEMPIMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - NATURA - CONTRATTO TRA SOLVENS E CREDITORE - INDEBITO SOGGETTIVO - DIFFERENZE - ADEMPIMENTO DI OBBLIGO ALTRUI RISULTATO INESISTENTE - DIRITTO DI RIPETIZIONE DEL SOLVENS - TITOLO - DIFETTO DI CAUSA DEL CONTRATTO DI ADEMPIMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'adempimento dell'Obbligo altrui integra non gia un adempimento in senso proprio, ma un contratto, costituito dall'incontro della volonta del cosiddetto solvens di effettuare un'attribuzione patrimoniale al creditore (con effetto liberatorio del debitore), e della volonta di quest'ultimo di ricevere la detta attribuzione a titolo di soddisfazione del suo credito. L'istituto dell'indebito soggettivo, invece, concerne fenomeni di adempimento vero e proprio, sia pure qualificati dall'errore sulla propria posizione di debitore o sulla persona del creditore. Da cio consegue che, se venga adempiuto un Obbligo altrui, successivamente risultato inesistente, il solvens ha diritto di ripetere quanto gia versato, non gia a titolo di ripetizione di indebito, e cioe provando l'errore scusabile (art 2036 cod civ), ma per il difetto di causa del suddetto negozio contrattuale di adempimento dell'Obbligo altrui. (la specie concerneva il pagamento, da parte del terzo, di debiti di una persona erroneamente qualificata come socio di una societa di fatto dichiarata fallita e di successiva Azione di ripetizione, esercitata verso i creditori della societa, una volta accertata giudizialmente l'inesistenza della suddetta qualita di socio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1080, Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)