Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 16/10/1965 (Rv. 314045 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMUNIONE NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - PRESUNZIONE DI COMPROPRIETA - MOMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DESTINAZIONE PARTICOLARE DI UN BENE - FATTISPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMUNIONE NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - PRESUNZIONE DI COMPROPRIETA - MOMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DESTINAZIONE PARTICOLARE DI UN BENE - FATTISPECIE.*
L'art.1117 cod.civ. sancisce una presunzione di appartenenza alla collettivita condominiale delle parti dell'edificio in condominio che siano necessarie all'esistenza stessa di questo(suolo, fondazioni, muri maestri, lastrici e tetti), ovvero siano destinate in modo permanente all'uso ed al godimento comune, talche si presentino Unite da un vero e proprio rapporto pertinenziale al complesso delle proprieta del gruppo condominiale. A concretare tale vincolo, su cui si fonda l'indicata presunzione, basta l'attitudine funzionale del bene ai servizi e al godimento collettivo, essendo irrilevante che esso sia in effetti utilizzato solo da uno o da un limitato gruppo di condomini. Il momento in cui occorre riferirsi per potere accertare detta attitudine funzionale e per potere conseguentemente inquadrare il bene tra le parti indicate dall'art.1117 cod.civ. e quello in cui ha luogo la formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in piu proprieta individuali. Pertanto se il bene, per obiettive caratteristiche strutturali serve in modo esclusivo all'uso ed al godimento di una parte dello immobile che formi oggetto di un autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria, giacche la destinazione particolare vince la presunzione legale di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario e non e, quindi, invocabile il principio secondo cui, in difetto di titolo, la presunzione legale di comunione non e esclusa o sminuita dal maggior vantaggio che, in virtu di una particolare situazione dei luoghi, possa competere ad uno dei condomini nel godimento di una parte dell'edificio. In tale caso non e quindi applicabile la presunzione di cui all'art 1117 cod.civ. a favore del condomino che rivendica nei confronti di altro condomino la comproprieta di una parte dell'edificio non destinata all'uso, al godimento o al servizio della collettivita condominiale. (V. 1445/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)