Sez. 1, Sentenza n. 80 del 08/01/1991 (Rv. 470395 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823 - Presentazione della domanda di condono - Successiva deduzione di cause di esenzione o agevolazione - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
In virtù del carattere di automaticità e globalità del cosiddetto condono tributario, di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, ed alla finalità perseguita da questa normativa (che è quella di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all'an o al quantum della pretesa tributaria), una volta proposta dal contribuente la domanda di definizione agevolata, il rapporto d'imposta resta definito secondo i criteri stabiliti dal detto decreto e non è più possibile esaminare, né in sede amministrativa né in sede contenziosa - salvo il caso di errore materiale o di violazione delle norme della stessa legge di condono - se quell'imposta era realmente dovuta e, in particolare, se ricorresse o meno qualche causa di esenzione o agevolazione, restando preclusa, ai sensi dell'art. 11 del citato d.l., sia al contribuente che all'ufficio, ogni questione sull'individuazione e determinazione dell'imponibile effettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)