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Sez. 5 - , Sentenza n. 27564 del 30/10/2018 (Rv. 651068 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Procedimento di irrogazione previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Tutela del diritto di difesa dell'interessato - Contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni - Sufficienza - Omessa audizione dell'interessato dinanzi alla Consob e omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651068-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

Il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato. Pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando, d'altronde, applicazione, in tale fase, i princìpi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)