Sez. 3, Sentenza n. 304 del 15/02/1962 (Rv. 250466 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione qualora la procura risultante a margine dell'originale del ricorso depositato non sia stata in alcun modo trascritta nella copia notificata del ricorso stesso, non potendo, in tale ipotesi, ritenersi accertato il rilascio della procura in epoca anteriore o coeva alla notificazione del ricorso. E cio anche se nella intestazione del ricorso (e quindi anche nella copia notificata) risulti indicata la rappresentanza dell'avvocato domiciliatario 'giusta mandato speciale a margine del ricorsò, ed anche se la relata dell'ufficiale giudiziario contenga l'attestazione della istanza di notifica, da parte del ricorrente, con la menzione 'come sopra.... Rappresentato e difesò. (V 792/61, 361/61, 2927/60, 115/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)