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Sez. 2, Sentenza n. 927 del 30/01/1997 (Rv. 502126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Omissione - Presunzione di conformità all'originale - Conseguenze - Incertezza dell'anteriorità, o contemporaneità, del rilascio alla notifica del ricorso - Sussistenza - Menzione della procura nell'intestazione e nella relata di notifica - Irrilevanza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

Se la procura al difensore è apposta a margine dell'originale del ricorso in Cassazione, ma non è trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario, poiché ai sensi dell'art. 137 secondo comma cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all'originale, il ricorso è inammissibile per l'incertezza dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se nell'intestazione sia menzionata la rappresentanza dell'avvocato ("giusta mandato a margine del ricorso") e pur se l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è "come sopra rappresentato e difeso".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)