Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 14/04/1997 (Rv. 503662 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di sindaco - Qualità di ministro di culto - Originaria previsione dell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, di ostatività alla "nomina" a sindaco - Sopravvivenza di una tale previsione, anche sotto il profilo della successiva nuova legislazione elettorale - Ministro del culto cattolico - Portata - Perduranza della causa di ineleggibilità anche successivamente alla cessazione dell'esercizio di ogni servizio del ministero - Esclusione - Limiti - Indelebilità del "sacramento" canonico - Rilevanza - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La qualità di "ministro di culto", prevista dall'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come ostativa alla "nomina" alla carica di sindaco, deve, nel nuovo sistema introdotto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 il quale prevede la elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali da parte dei cittadini del comune, essere annoverata fra le cause di "ineleggibilità" in senso stretto di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. A tali fini, deve ritenersi che essa qualità (la quale si riferisce alla funzione esercitata di amministrare il culto, e che, con riferimento alla Chiesa cattolica, designa i fedeli che, avendo ricevuto il sacramento "dell'ordine", adempiono alle funzioni di "insegnare, santificare e governare" i fedeli) venga in considerazione, proprio in relazione al concreto esercizio (o alla possibilità di esercizio) di tale specifica funzione, quale requisito ostativo alla elezione alla carica di sindaco; elezione la quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, è - per l'appunto - rimessa direttamente ai cittadini dei rispettivi comuni (art. 16), non diversamente da quella dei consiglieri comunali (art. 11 del d.P.R. n. 570 del 1960). Ciò induce pertanto a ritenere che la cessazione da ogni servizio ministeriale, privando l'interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero sacerdotale, abbia a rimuovere ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, e comporti il venir meno della suddetta causa di ineleggibilità. Nè vale - in contrario - richiamare la circostanza per cui la "sacra ordinazione", una volta validamente ricevuta, non possa essere più cancellata, ed infatti non è sotto un tale aspetto che la qualità di ministro di culto viene presa in considerazione quale causa di "ineleggibilità" a determinate cariche fra le quali quella di sindaco. Con la previsione in esame si è inteso - infatti - solo garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite interferenze che solo il concreto esercizio di attività pastorali rende possibili e configurabili.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 6 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)