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Sez. 1, Sentenza n. 6854 del 22/07/1997 (Rv. 507802 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere comunale - Qualità di componente del consiglio d'amministrazione di società partecipata dal comune - Cessazione dalla carica - Eliminazione della causa di ineleggibilità - Disciplina ex art. 2, comma secondo della legge n. 154 del 1981 - Dimissioni - Momento di rilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507802-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'intento perseguito dall'art. 2, comma secondo della legge 23 aprile 1981, n. 154 è quello di fissare una data ultima per la rimozione delle situazioni di "inquinamento elettorale" nei confronti dei candidati che versino in condizione d'ineleggibilità. Con riferimento all'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di un componente del consiglio d'amministrazione di una società partecipata dal comune a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la regola rilevante è quella posta dall'art. 2385 cod. civ., in base alla quale un amministratore di società partecipata dall'ente locale cessa dalla carica, ai fini in discorso, all'atto in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni, a nulla rilevando che di tale atto sia stata notizia anche al sindaco designante, al fine dell'esercizio della facoltà di designazione ex art. 2458 cod. civ. (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di dimissioni inviato al presidente del consiglio d'amministrazione e non all'organo collegiale presentava una mera irregolarità formale nell'individuazione del destinatario non idonea ad escluderne l'attitudine astratta e l'effettività immediata a determinare la cessazione dalla carica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Legge 08/06/1990 num. 42 art. 22, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)