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Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 01/03/1995 (Rv. 490817 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Criteri.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490817-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Ai fini della liquidazione degli onorari per il consulente tecnico di ufficio si ha riguardo, a norma dell'art. 1 delle tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 (in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980 n. 319), al valore della controversia, che si determina dalla domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 1, cod. proc. civ., il quale è espressione di principio valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza. Nè è consentito ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 6 della tariffa, in materia civile, degli onorari spettanti agli avvocati ed ai procuratori (D.M. 24 novembre 1990 n. 392) - la quale attenua la rigidità del criterio adottato dal citato art. 10 (stabilendo, nelle liquidazioni degli onorari a carico del soccombente, che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) - atteso che trattasi di una norma speciale, estranea al quadro normativo dei compensi agli ausiliari del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 1 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)