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Sez. T, Ordinanza n. 19564 del 15/07/2025 (Rv. 676079-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Detassazione ambientale - Rimborso dell'imposta - Decorrenza del termine - D.m. 5 luglio 2012 - Riporto delle perdite - Effetti. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676079-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine per la richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre non dal versamento della maggiore imposta indebitamente pagata in ragione della fruizione del beneficio, ma dal d.m. 5 luglio 2012, che ha ammesso il cumulo del predetto con l'incentivazione tariffaria del conto energia; tuttavia, se l'indebito emerge successivamente, a seguito del riporto in avanti della perdita, in virtù del meccanismo di cui all'art. 84 del TUIR, il termine decorre dal primo periodo d'imposta successivo a tale emersione.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84, DM min. SEC 05/07/2012

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)