Sez. T, Ordinanza n. 29703 del 10/11/2025 (Rv. 676667-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Detassazione ambientale - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento dell'imposta non dovuta - D.m. 5 luglio 2012 - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, comma 13 e ss., della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccedenza, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del suddetto versamento, non rilevando, a tale riguardo, l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012, che ha risolto la pregressa incertezza normativa nel senso della cumulabilità dell'agevolazione in discorso con le tariffe incentivanti di cui al cd. II Conto Energia.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)