Sez. 3, Sentenza n. 8354 del 12/11/2014 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 262551 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Competenza attribuita nella sentenza di annullamento - Art. 623, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - Errore materiale nella individuazione del giudice - Mancata attivazione della procedura di correzione - Conseguenze - Irretrattabilità del cd. foro commissorio.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nell'ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l'eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..(In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)