Sez. 4, Sentenza n. 6925 del 19/02/1974 Ud. (dep. 14/10/1974) Rv. 128184 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - REVOCA - TACITA - APPELLO - MANCATA CONCLUSIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - EFFETTI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - REVOCA - TACITA - APPELLO - MANCATA CONCLUSIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - EFFETTI.*
La mancata conclusione della parte civile presente al giudizio di appello comporta, in caso di mancato accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato, unicamente la inammissibilita della condanna dell'imputato appellante alla rifusione delle spese di secondo grado in favore della parte civile stessa; essa, pero, per il principio della immanenza della Costituzione di parte civile, non deve considerarsi revoca dell'atto di Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)