Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 05/10/1984 Ud. (dep. 08/02/1985) Rv. 167789 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
Il possesso da parte del privato di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico si deve ritenere illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta ed il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito, è previsto dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto. (fattispecie relativa a ricettazione di cose ritenute d'interesse artistico e storico). (Conf mass n 160010).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)