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Sez. 2, Sentenza n. 6871 del 17/12/1982 Ud. (dep. 16/07/1983) Rv. 160010 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160010-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*

Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico od archeologico si deve ritenere illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta, ed il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito, è previsto dalla citata legge 1 giugno 1939 n. 1089 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto. (fattispecie relativa a ricettazione di cose ritenute d'interesse artistico e storico). (Conf mass n 126682; (Conf mass n 144829).*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)