diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1454 del 20/04/1999 Cc. (dep. 26/05/1999) Rv. 213988 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI | Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213988-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI

La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale né di ricorso per Cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)