Sez. 3, Sentenza n. 1454 del 20/04/1999 Cc. (dep. 26/05/1999) Rv. 213988 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI | Impugnabilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI
La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale né di ricorso per Cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)